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In Gazzetta Ufficiale le modalità attuative per il sostegno alle attività economiche chiuse.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 7 ottobre 2021, è stato infatti pubblicato il decreto 9 settembre 2021, che individua i soggetti beneficiari, l’elenco delle attività che hanno diritto al contributo l’ammontare dell’aiuto concedibile e le relative modalità di erogazione.

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09/09/2021 (G.U. 07/10/2021, n. 240)

Giova fin da subito precisare che sarà un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (da adottare entro il 6 dicembre p.v.) a definire il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio. Con il DM in commento il MISE ha individuato i soggetti beneficiari, l’ammontare del beneficio concedibile e le modalità di erogazione.

Forma e ammontare dell’aiuto

L’aiuto è riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria, sotto forma di contributo a fondo perduto.

In via prioritaria, le risorse finanziarie pari a euro 20.000.000,00 destinate, in favore delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, saranno ripartite, in egual misura, tra i soggetti con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00.

Le rimanenti risorse finanziarie saranno ripartire tra i soggetti aventi titolo, con le seguenti modalità:

a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila);

b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione);

c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione).

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi e i compensi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) e all’art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a 3.000 euro.

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