Assunzioni nei comuni per gestirei il superbonus 110
Share0La legge di Bilancio 2021 all’art.1, commi 69,70 al fine di consentire ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi al Superbonus 110, autorizzata l’assunzione a tempo determinato di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici comunali.
La legge di Bilancio prevede che i Comuni possano assumere nuovo personale attraverso contratti a tempo determinato della durata massima di un anno, non rinnovabile.
E’ previsto che i Comuni possono utilizzare tali risorse anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 296/2006.
Legge 178 del 30.12.2020 Art.1 commi69,70.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
69. Per l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte
tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai
procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui
all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo
modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata
l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata
massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai
fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti,
che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in
deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557,
557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i
comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, nonché’ di quelle assegnate a ciascun comune
mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed
autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate
richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo
economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2021.