IN PRIMO PIANO NOTIZIE

Il secondo bagno in condominio: indennizzabile il disturbo ai vicini

Con l’aggiunta di un secondo bagno si possono verificare problemi tra condomini per i rumori creati da tubature, ventole aspirazione lavatrice. Le pronunce della Cassazione

In generale è quasi sempre possibile ricavare un secondo bagno negli appartamenti (in condominio) dalle dimensioni generose. Per le abitazioni in cui lo spazio scarseggia si possono separare gli elementi o ripensare alla configurazione delle stanze adiacenti.

 Tutte queste operazioni devono essere progettate tenendo conto che per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine dell’appartamento del condomino vicino (art. 889 c.c.). 

Tuttavia, è ammessa la deroga al rispetto delle distanze ma solo nel caso in cui vi sia l’impossibilità di posizionare altrimenti le tubazioni, attesa la (necessaria) contiguità delle unità immobiliari comprese nell’edificio condominiale. In ogni caso, spesso la deroga può costituire fonte di discussione con il vicino che lamenta immissioni intollerabili.

Vediamo di seguito le problematiche che si verificano  e le  soluzioni normative e  giurisprudenziali.

1) I rumori intollerabili ed il criterio comparativo

3) La sola ristrutturazione del bagno

4) Il problema del rumore di ventola e lavatrice

5) La collocazione del secondo bagno e il limite sonoro

Fonte fisco e tasse

Related posts

Il Sindaco di Sante Marie scrive al CAM per avere chiarimenti sul piano di concordato

Redazione

CONCESSIONE, AL SENSI DELLA L. 120/97, IN FAVORE DEL COMUNE DIAVEZZANO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ REGIONALE DENOMINATO”PARCO TORLONIA” SITO IN AVEZZANO.

Redazione

RAI programmazione ad hoc per la giornata mondiale della televisione

amministratore

Leave a Comment