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Assegno unico figli, c’è la proroga della richiesta per gli arretrati.

Rivolgetevi agli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La scadenza per fare domanda dell’assegno con retroattività era fissata al 30 settembre, ma ora la norma ha stabilito una proroga dei termini a fine ottobre per permettere di fare domanda a chi non è ancora riuscito.

Assegno unico, a chi spetta

L’assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
L’assegno spetta ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Al riguardo, si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Assegno unico, come fare domanda

La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Fonte: https://quifinanza.it/

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