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COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL’INTERNO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE II. LOTTO 1_ PIAZZA MADRE TERESA CUCCHIARI. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI, AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 1, LETT “B”. CUP: J31B06000410008 CIG: BAEA792956

C’è l’ok al progetto esecutivo per il completamento di piazza Madre Teresa Cucchiari, lo spazio urbano antistante il Nuovo Municipio racchiuso tra via Dalla Chiesa, via Moro e via La Malfa

det_00367_20-03-2026

CITTÀ DI AVEZZANO
Provincia dell’Aquila
STRUTTURA STRATEGICA SPECIALE DI SUPPORTO TECNICO GIURIDICO
P.zza della Repubblica n. 8 67051 Avezzano (AQ) tel. tel. 0863.501466 – 501465 – 501464
 p.e.c.: comune.avezzano.aq@postecert.it
Data come da protocollo
Al Dirigente del IV° Settore
Arch. Antonio Ferretti
S E D E
OGGETTO: Progetto di completamento delle opere di urbanizzazione all’interno del
Contratto di quartiere II, Lotto 2 – Lotto funzionale 1, completamento Piazza Madre
Teresa Cucchiari antistante il nuovo Municipio – richiesta parere sulla possibilità di
applicazione dell’art. 120, comma 1, lett. B, D. Lgs 36/2023. (REG. PAR. 1/2026).
Con riferimento alla problematica in oggetto, per la quale è stato chiesto al
sottoscritto apposito parere con nota prot. 1784 del 13.01.2026, si precisa ed espone quanto
segue.

In linea di principio, le possibilità di rinegoziazione del contratto, previste negli atti
di gara ai sensi degli artt. 9 120 del D.Lgs. 36/2023, svolgono la funzione di garantire
l’equilibrio originario del contratto, qualora circostanze straordinarie e imprevedibili,
estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato,
possano alterare tale equilibrio in maniera rilevante, pur senza modificare la sostanza
economica precedentemente stabilita.
In considerazione del fatto che il principio di immodificabilità del contratto non ha
carattere assoluto, l’art. 120 del Codice degli appalti regola in maniera analitica i casi in cui
i contratti possono essere modificati (in genere ampliati) senza una nuova procedura di
affidamento.
Tale possibilità è sottoposta alla condizione che nonostante le modifiche “la
struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi
POSTA INTERNA
COMUNE DI AVEZZANO I
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004454/2026 del 22/01/2026
Firmatario: Guido Blandini
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inalterate”, come appunto dispone la citata norma.
In pratica, la modifica che interviene non deve essere, in via generale, sostanziale,
nel senso che non deve consistere in un’azione, correttiva e/o integrativa, suscettibile di
alterare in maniera considerevole la struttura del contratto.
La modifica può essere resa necessaria da diverse situazioni:
a) nuove condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale,
avrebbero avuto come effetto esiti procedurali diversi;
b) modifiche dell’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore
dell’aggiudicatario, in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) una diversa formulazione, e quindi applicazione, del contratto originariamente
stipulato, con riferimento ai relativi elementi essenziali del contratto.
Nell’appalto di lavori, in particolare, al fine di garantire il rispetto della funzionalità
dell’opera, pur conservando l’equilibrio originario del contratto, non sono considerate
sostanziali le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante o dall’appaltatore
che assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per
far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni o nel caso in cui si
realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di
ultimazione dell’opera.
Le modifiche non previste negli atti di gara, il cui valore non può eccedere il 50 per
cento del valore del contratto iniziale, possono invece avere origine:

  • da sopravvenute necessità in relazione a servizi o forniture complementari non previsti
    nell’appalto iniziale, il cui cambiamento del contraente costituisca, per la stazione
    appaltante, notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, tanto da risultare
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    impraticabile per motivi economici o tecnici.
  • da varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie, in corso di
    esecuzione dell’appalto, per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione
    appaltante, tra cui nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti
    sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
    Possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, inoltre, i
    contratti la cui integrazione sia al di sotto delle soglie fissate dall’articolo 14; i contratti di
    servizi e forniture la cui modifica sia al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del
    contratto; i contratti di lavori la cui variazione sia al di sotto del 15 per cento del valore
    iniziale del contratto (in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base
    del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche).
    Per quanto riguarda, in particolare, le modifiche contrattuali per lavori
    supplementari, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con il Parere n. 34 del 9 settembre u.
    s., ha recentemente fornito importanti chiarimenti sull’applicazione dell’art. 120, comma
    1, lett. b) del d.lgs. 36/2023.
    Nel caso di specie, è stato richiesto se fosse possibile affidare ad un unico contraente
    ulteriori interventi, sopravvenuti rispetto all’appalto originario e strettamente connessi ad
    esso sotto il profilo tecnico ed economico.
    La risposta dell’ANAC ha precisato che l’istituto può essere utilizzato
    esclusivamente nella fase di esecuzione del contratto e a condizione che:
  • i lavori aggiuntivi siano effettivamente “necessari” e non già previsti nell’appalto
    iniziale;
  • il cambio di contraente risulti impraticabile per motivi tecnici o economici, o comporti
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    notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
  • l’aumento del prezzo non superi il 50% del valore del contratto originario.
    L’Autorità ha richiamato inoltre la giurisprudenza europea e nazionale, ribadendo
    che la modifica contrattuale non deve mai assumere carattere “sostanziale”, ossia alterare
    significativamente l’equilibrio del contratto o introdurre prestazioni tali da configurare
    una nuova gara.
    In conclusione, l’Autorità ha rimesso al soggetto istante la valutazione puntuale
    della sussistenza dei presupposti, evidenziando che non possono giustificare la modifica
    mere ragioni di opportunità, ma solo la necessità sopravvenuta di garantire l’integrazione
    funzionale con l’opera principale.
    Secondo il Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5962 del, 07.10.2020), per poter procedere
    senza una ulteriore gara, e dunque con l’affidamento diretto all’appaltatore già titolare dei
    lavori in corso di esecuzione, l’oggetto della modifica dell’originario contratto deve avere
    riguardo a lavori, servizi o forniture:
    – “supplementari” rispetto all’iniziale oggetto negoziale;
    – “resisi necessari” (dunque, per necessità insorta successivamente all’originaria
    aggiudicazione);
    – non ricompresi nell’appalto iniziale.
    Tutte condizioni che, a parere di chi scrive, sembrano essere rinvenibili anche nella
    fattispecie che qui interessa.
    A ciò si aggiunga che nella fattispecie per cui è stato richiesto il parere ricorrono
    altre condizioni ritenute necessarie dalla Giurisprudenza amministrativa e cioè, in
    particolare, che l’eventuale messa a gara comporti, con il possibile cambio di contraente,
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    sia il mancato rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra
    apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale,
    ovvero altre difficoltà di tipo economico o tecnico in tal senso, sia notevoli disguidi o una
    consistente duplicazione dei costi per l’ente aggiudicante.
    In tal senso si conclude precisando che il presente parere costituisce manifestazione
    di giudizio, giammai di volontà ed in quanto tale lascia impregiudicate le determinazioni
    eventualmente discordanti che intenderà assumere codesta Dirigenza.
    Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e delucidazione ulteriore.
    Il Dirigente
    Avv. Guido Blandini

C O N T R A T T O

Repertorio n.____

Completamento delle opere di urbanizzazione all’interno del Contratto di Quartiere II.  Lotto 1, Piazza Madre Teresa Cucchiari. Affidamento lavori supplementari ”

(CUP: J31B06000410008, CIG BAEA792956)

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventisei, il giorno ________ del mese di ________, in Avezzano (AQ), nel Palazzo Municipale, sito in Piazza della Repubblica, innanzi a me dott. GIAMPIERO ATTILI, nella qualità di Segretario Generale di detto Comune, autorizzato ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d.lgs. n. 267/2000), a rogare gli atti nell’interesse dell’Ente, sono comparsi:

1) per il Comune di Avezzano, con sede in Piazza della Repubblica, codice fiscale 81002910669 e partita IVA 0159380666, rappresentato nel presente atto _______________, nato il ___________ in ______i, nella sua qualità di dirigente del SETTORE _______________, ai sensi e per gli effetti dell’art.107 del suddetto d.lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di agire in tale qualità, lo stesso, nel prosieguo di detto atto, sarà denominato “Stazione Appaltante” o “Comune”;

2) _____________________, nato il __________ (____), la quale interviene e stipula quale legale rappresentante dell’impresa _______________, con sede in _____________, codice fiscale __________ e partita IVA ___________, che nel prosieguo di detto atto, sarà denominato “Appaltatore” o “Affidatario”.

Le parti, come innanzi costituite, premettono:

a) che con delibera di Giunta comunale n. ____ del ________ veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “______________”, avente importo complessivo pari ad €. __________, di cui €. ________ per lavori -comprensivi di €. _________ per oneri sicurezza, €. ________ per costi manodopera non soggetti a ribasso, oltre ad € __________ per somme a disposizione;

b) che l’ Affidatario risulta avere in corso di esecuzione il contratto Rep. n.3218 del giorno 08/07/2024, relativo all’appalto di lavori del completamento del nuovo municipio, in Piazza M.T. Cucchiari;

c) che, con determinazione dirigenziale n. _______ del ________ 2025, veniva stabilito di ricorrere all’applicazione dell’art.120, comma 1, lett. b del del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d.lgs. n. 36/2023), affidando i lavori supplementari all’operatore economico firmatario del contratto N. 3218 del giorno 08 luglio 2024 relativo ai lavori di completamento del nuovo municipio di Avezzano (CUP: J34E21000740005 – CIG:B02EE8E23E);

d) che, restando ferme le condizioni imposte dal contratto di cui il presente costituisce estensione, l’operatore economico accetta di eseguire le opere oggetto di progettazione con applicazione dello stesso ribasso applicato alla base del contratto originario, pari al 10,67 per cento;

e) che il suddetto contratto, in virtù della proroga disposta con provvedimento prot.n.0017621/2026 del 19/03/2026, risultava ancora in essere al momento dell’approvazione della determina di cui sopra.

f) Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per la realizzazione delle opere aggiuntive necessita di un tempo ulteriore di 90 giorni naturali e consecutivi calcolati dal verbale di consegna dei lavori supplementari. Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l’amministrazione appaltante lo diverrà dopo l’intervenuta approvazione degli organi competenti.

g) che le verifiche esperite dal Responsabile di Progetto, a mezzo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (F.V.O.E.), hanno confermato il possesso dei requisiti in capo agli operatori costituitosi in raggruppamento.

h) che l’importo di aggiudicazione pari ad €. ___________ risulta così composto:

1) €. 451.921,55 per lavori, al netto del ribasso del 10,67 %, oltre IVA

2) €. 228.546,73 costo della manodopera,

3) € 20.354,05 per oneri di sicurezza aziendali, mentre sono pari a € 0,00 i costi “speciali” da Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);

i) che l’Affidatario ha rimesso:

1) ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 36/2023, cauzione definitivaprestata a garanzia dello stipulando contratto, a mezzo polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla compagnia di assicurazioni ___________________) in data ___________, polizza n. _________, con ammontare di €. ___________0 (pari al al 10% dell’importo contrattuale), calcolata ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 con applicazione delle riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, né gli aumenti previsti dall’art. 117, comma, del medesimo decreto;

2) ai sensi dell’art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, polizza R.C.T. con massimale di €. ___________, emessa da ______________, in data __________, in corso di validità, giusta attestazione di pagamento del __________ in atti;

3) polizza di assicurazione n. _________ rilasciata da Assicurazioni ______________________;

l) che è stato pubblicato l’Avviso di modifica del contratto, ai sensi dell’articolo 120, nonché Allegato II.6, Parte I, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023;

m) che, per l’effetto, risulta garantito il rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023;

n) che, il presente contratto viene stipulato a misura;

o) che la ditta ______________ è iscritta nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190; DPCM 18 aprile 2013) della Prefettura dell’Aquila, oppure è stata richiesta la certificazione o comunicazione antimafia, ai sensi dell’art _____________.

Tutto ciò, premesso, in esecuzione delle predette deliberazioni, le parti, come sopra costituite, hanno convenuto e stipulato quanto appresso.

Art. 1 – Premessa.

1. La premessa, in una agli atti nella stessa indicati costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

1. Il Comune affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’Affidatario si impegna alla loro materiale esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 3 – Termine dilatorio.

1. Le parti danno atto che, nel caso di specie, non si applica il termine dilatorio (c.d. “stand still”).

Art. 4 – Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, ivi compresi gli oneri particolari aggiuntivi contenuti nel suddetto capitolato, nonché dell’intero progetto, così come approvato, che l’Affidatario dichiara eseguibile, di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 – Ammontare del contratto. Finanziamento.

1. L’importo dei lavori che si affidano con il presente contratto ammonta ad €. ____________ risulta così composto:

1) €. 451.921,55 per lavori, al netto del ribasso del 10,67 %, oltre IVA

2) €. 228.546,73 costo della manodopera,

3) € 20.354,05 per oneri di sicurezza aziendali, mentre sono pari a € 0,00 i costi “speciali” da Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA, che sconta l’aliquota del 10%.

Art. 6 – Tempo di esecuzione.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto come da art. __ del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) è fissato in giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo motivate sospensioni e/o proroghe.

Art. 7 – Penale per i ritardi.

1. L’applicazione delle penali eventualmente derivanti dall’esecuzione del presente contratto è disciplinata dall’art. _______ del CSA, nella misura dell’uno-per-mille dell’importo del presente contratto, per ogni giorno di ritardo.

Art. 8 – Essenzialità delle clausole.

1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’offerta accetta, espressamente ed inequivocabilmente, che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel capitolato speciale ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

Art. 9 – Clausole di revisione dei prezzi.

1. L’eventuale revisione dei prezzi è disciplinata dalle disposizioni riportate all’art. __________ del CSA, in combinato con l’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 10 – Anticipazioni e Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

2. Ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. __________ del CSA, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al ___________del valore stimato dell’appalto.

3. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, al maturare di stati di avanzamento dei lavori, di importo – al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello_____ per cento a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori – non inferiore al___ per cento (___ per cento) dell’importo di contratto, salvo le ulteriori fattispecie disciplinate dalla legislazione vigente.

4. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sarà l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori e dietro presentazione della garanzia di cui all’art.117.

Art. 11 – Controversie.

1. Le eventuali controversie saranno in prima battuta regolate ai sensi dell’art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 ovvero altro.

2. Ogni controversia derivante dall’esecuzione del contratto, non definita in via bonaria, ai sensi del citato art. 210, è devoluta all’autorità giudiziaria competente, con espressa ed accettata esclusione della procedura arbitrale.

Art. 12 – Oneri a carico dell’Impresa.

1. Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri già previsti dal CSA, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Art. 13 – Obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (DPR n. 62/2013).

1. L’Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo -ivi compresi: consorziata esecutrice, subappaltatori, subaffidatari, fornitori, lavoratori autonomi-, gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, disposizioni che si attestano essere a completa e piena conoscenza dell’Affidatario medesimo.

2. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. L’Amministrazione, accertata la violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa in materia di normativa antimafia.

1. Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 122 e seguenti del d.lgs. n. 36/2023.

2. Altresì, le parti espressamente convengono che il presente atto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nel caso di sopravvenienza di certificazione antimafia, da parte della competente Prefettura, ostativa alla conservazione del rapporto.

3. Infine, trova immediata decadenza l’autorizzazione al subappalto eventualmente rilasciata dalla Stazione Appaltante, qualora eventuali interdittive riguardassero un subappaltatore autorizzato.

Art. 15 – Tracciabilità dei pagamenti.

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 (legge n. 136/2010), l’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, pertanto, l’Appaltatore si impegna e si obbliga:

1) a rendere specifica dichiarazione di tracciatura del conto corrente bancario dedicato agli incassi per la presente commessa, completa dei nominativi dei soggetti delegati ad operare su detto conto dedicato;

2) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra che, salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

3) a inserire nei contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con cui i propri subcontraenti assumano i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, fattispecie che il Comune verificherà preventivamente al rilascio di autorizzazioni ai subappalti o prese d’atto di subforniture;

4) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i contratti di cui alla precedente lett.c), affinché la stessa verifichi il rispetto dell’obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

5) a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio /i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa per violazione degli obblighi di tracciabilità.

1. La Stazione appaltante risolverà il presente contratto a mezzo pec entro quindici giorni dall’accertamento che le transazioni finanziarie relative al presente contratto ed ai subcontratti attivati dall’appaltatore siano state eseguite senza avvalersi della banca o ufficio postale indicati al precedente articolo.

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

2. L’Appaltatore è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Affidatario per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’art. 117, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, all’escussione della garanzia fidejussoria.

4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, in particolare il contratto dichiarato in sede di gara F012, espressamente dichiarato equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante nella lex specialis.

5. Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del citato d.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Impresa in esecuzione del contratto.

Art. 18 – Cessione dei crediti.

1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo dei lavori può essere effettuata dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune a mezzo pec.

2. La cessione del credito da corrispettivo di lavori è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante pec.

3. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 20 – Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dall’art. _________del CSA e dalla lex specialis, nonché dall’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 22 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico dell’Appaltatore, fatta eccezione per l’ IVA che rimane a carico del Comune.

2. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Non essendo state sostenute spese per la pubblicazione dell’avviso ed esito di gara, nessun rimborso è, pertanto, previsto a carico dell’aggiudicatario.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 23 – Domicilio dell’Appaltatore.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore elegge domicilio speciale in Avezzano presso la casa comunale, piazza della Repubblica, 1, ovvero altro

Art. 24 – Allegati.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante: il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Capitolato Speciale di Appalto, il Capitolato Generale, il Progetto esecutivo posto a base di gara, completo di tutti gli elaborati.

Art. 25 – Patto di integrità.

1. Le parti dichiarano di richiamare e sottoscrivere, anche se non material-mente unito, il Patto di integrità approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 3 dicembre 2021.

Art. 26 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto.

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l’Affidatario con la sottoscrizione del pre-sente contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercita-to poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dello stesso Comune nei confronti dell’Affidatario medesimo.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali.

1. Il Comune, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Rego-lamento generale sulla protezione dei dati) informa l’Affidatario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regola-menti comunali in materia.

Art. 28 – Formalità.

1. I comparenti dispensano me, Segretario rogante, dal dare lettura degli allegati dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale contenuto.

2. Del presente contratto è stata data lettura agli intervenuti ad alta ed intellegibile voce ed, essendo stato riscontrato conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono, in formato digitale, con me Segretario rogante.

3. Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ai sensi di legge, su _________ pagine oltre alla presente fin qui:

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