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Avezzano – REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA URBANA-Tenuta delle proprietà private

il centro giuridico del cittadino da oggi inizia la pubblicazione del regolamento di polizia amministrativa e di sicurezza urbana della città di Avezzano,ho l’impressione che non siano molti i cittadini che l’abbiano letto e credo che possa essere utile a molti .Leggerlo e attenendoci a ciò che dice di certo può aiutare a cambiare in meglio la nostra città.

La lettura che vi propongo oggi e quella del TITOLO UNDICESIMO


TENUTA DELLE PROPRIETA PRIVATE


Art. 81 (Edifici disabitati e/o abbandonati)

  1. I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di edifici
    disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti
    fissi costituiti da mattoni e/o muratura ovvero tramite rete elettrosaldata, che ostruiscano completamente
    l’accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi.
  2. Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
    preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
    articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato
    motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso,
    alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.
    Art. 82 (Tenuta delle aree private)
  3. I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private,
    per prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti anche da parte di ignoti, nonché l’invasione dei terreni da
    parte di persone in accampamento, o di oziosi o di girovaghi, il cui insediamento, ancorché provvisorio,
    possa costituire fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono:
    a) provvedere alla realizzazione e manutenzione di idonea recinzione perimetrale, in conformità a quanto
    disposto dal regolamento edilizio, con l’osservanza delle fasce di rispetto previste dal codice della
    strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.;
    b) tenere le aree libere da qualunque tipo di rifiuto, anche se abbandonato da terzi, nonché da masserizie
    e materiali vari contrari al pubblico decoro, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture
    precariamente rimediate;
    c) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto, provvedendo a periodici tagli
    necessari ad impedirne un eccessivo sviluppo e, in ogni caso, di superare l’altezza di venti centimetri
    dal piano di campagna;
    d) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque.
  4. Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto di cui al
    precedente comma 1, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle
    disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque
    giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito,
    è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in
    misura fissa di euro 450,00.
    Art. 83 (Responsabilità a titolo di colpa ai fini dell’obbligo di rimozione dei rifiuti)
  5. La mancata osservazione del disposto di cui alla lettera b) dell’art. 82 comporta l’applicazione
    dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive
    modificazioni ed integrazioni, comportante l’obbligo per il trasgressore di procedere alla rimozione,
    all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
    proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area.
    Città di Avezzano
    POLIZIA URBANA E SICUREZZA PUBBLICA_2022.doc Pag. 34
    Art. 84 (Manutenzione delle facciate degli edifici)
  6. A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari nonché tutti coloro che abbiano la
    disponibilità, a qualunque titolo, degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o che siano
    comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e
    hanno l’obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine,
    qualora i fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi
    accessori e complementari.
  7. Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
    preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
    articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. Chiunque senza
    giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza
    ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro
    450,00.
    Art. 85 (Tenuta del verde privato)
  8. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie cadute nella sede stradale
    e le siepi di recinzione che debordano di oltre 30 cm. sul suolo pubblico.
  9. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo
    di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione si applica anche al verde condominiale.
  10. Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
    preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
    articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. Chiunque senza
    giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza
    ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro
    450,00.
    Art. 86 (Tende sulle facciate degli edifici)
  11. La collocazione ed il mantenimento di tende sulle facciate di edifici che prospettino direttamente
    verso la pubblica via, o spazi pubblici, o siano da questi visibili è oggetto di specifica autorizzazione
    comunale.
  12. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, il rilascio dell’autorizzazione di cui al
    precedente comma 1, potrà avvenire solo dietro presentazione di apposita istanza con planimetria allegata
    da presentarsi all’autorità comunale in sede di richiesta dell’autorizzazione di cui al precedente comma 1.
  13. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse storico,
    culturale, architettonico o ambientale nelle quali vietare la collocazione di tende sulle facciate di cui al
    precedente comma 1, ovvero di subordinarle all’autorizzazione dell’Amministrazione comunale o al rispetto
    di specifiche prescrizioni.
  14. In nessun caso le tende potranno occultare la segnaletica stradale verticale presente, inoltre, in
    corrispondenza di intersezioni stradali con semafori le tende non dovranno occultare la perfetta visibilità
    delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
    Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
    preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
    articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni, affinché gli interessati
    provvedano ad attivare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero a rimuovere la tenda.
    Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è
    soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in
    misura fissa di euro 450,00.
File con estensione pdf

Allegato: POLIZIA URBANA E SICUREZZA PUBBLICA_2022.pdf
(Pubblicato il 21/09/2022 – Aggiornato il 21/09/2022 – 3443 kb – pdf)

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