Avezzano – REGOLAMENTO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA URBANA-Tenuta delle proprietà private
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il centro giuridico del cittadino da oggi inizia la pubblicazione del regolamento di polizia amministrativa e di sicurezza urbana della città di Avezzano,ho l’impressione che non siano molti i cittadini che l’abbiano letto e credo che possa essere utile a molti .Leggerlo e attenendoci a ciò che dice di certo può aiutare a cambiare in meglio la nostra città.
La lettura che vi propongo oggi e quella del TITOLO UNDICESIMO
TENUTA DELLE PROPRIETA PRIVATE
Art. 81 (Edifici disabitati e/o abbandonati)
- I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di edifici
disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti
fissi costituiti da mattoni e/o muratura ovvero tramite rete elettrosaldata, che ostruiscano completamente
l’accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi. - Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni. Chiunque senza giustificato
motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza ulteriore avviso,
alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00.
Art. 82 (Tenuta delle aree private) - I proprietari nonché tutti coloro che abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private,
per prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti anche da parte di ignoti, nonché l’invasione dei terreni da
parte di persone in accampamento, o di oziosi o di girovaghi, il cui insediamento, ancorché provvisorio,
possa costituire fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono:
a) provvedere alla realizzazione e manutenzione di idonea recinzione perimetrale, in conformità a quanto
disposto dal regolamento edilizio, con l’osservanza delle fasce di rispetto previste dal codice della
strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.;
b) tenere le aree libere da qualunque tipo di rifiuto, anche se abbandonato da terzi, nonché da masserizie
e materiali vari contrari al pubblico decoro, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture
precariamente rimediate;
c) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto, provvedendo a periodici tagli
necessari ad impedirne un eccessivo sviluppo e, in ogni caso, di superare l’altezza di venti centimetri
dal piano di campagna;
d) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque. - Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto di cui al
precedente comma 1, invita preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle
disposizioni di cui al presente articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque
giorni. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito,
è soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in
misura fissa di euro 450,00.
Art. 83 (Responsabilità a titolo di colpa ai fini dell’obbligo di rimozione dei rifiuti) - La mancata osservazione del disposto di cui alla lettera b) dell’art. 82 comporta l’applicazione
dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e successive
modificazioni ed integrazioni, comportante l’obbligo per il trasgressore di procedere alla rimozione,
all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area.
Città di Avezzano
POLIZIA URBANA E SICUREZZA PUBBLICA_2022.doc Pag. 34
Art. 84 (Manutenzione delle facciate degli edifici) - A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari nonché tutti coloro che abbiano la
disponibilità, a qualunque titolo, degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o che siano
comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e
hanno l’obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine,
qualora i fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi
accessori e complementari. - Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. Chiunque senza
giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza
ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro
450,00.
Art. 85 (Tenuta del verde privato) - È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie cadute nella sede stradale
e le siepi di recinzione che debordano di oltre 30 cm. sul suolo pubblico. - I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo
di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione si applica anche al verde condominiale. - Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. Chiunque senza
giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è soggetto, senza
ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro
450,00.
Art. 86 (Tende sulle facciate degli edifici) - La collocazione ed il mantenimento di tende sulle facciate di edifici che prospettino direttamente
verso la pubblica via, o spazi pubblici, o siano da questi visibili è oggetto di specifica autorizzazione
comunale. - Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, il rilascio dell’autorizzazione di cui al
precedente comma 1, potrà avvenire solo dietro presentazione di apposita istanza con planimetria allegata
da presentarsi all’autorità comunale in sede di richiesta dell’autorizzazione di cui al precedente comma 1. - Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse storico,
culturale, architettonico o ambientale nelle quali vietare la collocazione di tende sulle facciate di cui al
precedente comma 1, ovvero di subordinarle all’autorizzazione dell’Amministrazione comunale o al rispetto
di specifiche prescrizioni. - In nessun caso le tende potranno occultare la segnaletica stradale verticale presente, inoltre, in
corrispondenza di intersezioni stradali con semafori le tende non dovranno occultare la perfetta visibilità
delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
Il personale della polizia locale che procede all’accertamento della situazione di fatto, invita
preventivamente e per iscritto i soggetti interessati ad uniformarsi alle disposizioni di cui al presente
articolo, entro un termine prefissato, in ogni caso non inferiore a cinque giorni, affinché gli interessati
provvedano ad attivare il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero a rimuovere la tenda.
Chiunque senza giustificato motivo non ottempera al predetto invito entro il termine in esso stabilito, è
soggetto, senza ulteriore avviso, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in
misura fissa di euro 450,00.

Allegato: POLIZIA URBANA E SICUREZZA PUBBLICA_2022.pdf
(Pubblicato il 21/09/2022 – Aggiornato il 21/09/2022 – 3443 kb – pdf)