PROGETTO DI LEGGE REGIONE ABRUZZO RECANTE “NUOVA LEGGE URBANISTICA SUL GOVERNO DEL TERRITORIO”.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità del governo del territorio)
- In attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, la presente legge stabilisce la disciplina
regionale in materia di governo del territorio al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle
attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte nell’osservanza dei principi della
limitazione del consumo di suolo, della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio
naturale, storico architettonico e urbano inteso come bene comune nonchè dell’uguaglianza di
diritti all’uso e di godimento del bene stesso. - Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, le Unioni di comuni, le Province e la Regione perseguono le
seguenti finalità nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge:
a) il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che
preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi
di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti
climatici;
b) la rigenerazione dei territori urbanizzati attraverso interventi di riuso edilizio, di sostituzione
e di ristrutturazione urbanistica;
c) il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, attraverso interventi volti alla previsione,
all’adeguamento e all’implementazione delle dotazioni territoriali, all’efficientamento
energetico, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al
comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed
alla vivibilità degli spazi urbani, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale
anche sociale;
d) la riduzione dei fattori di rischio sismici, idrogeologici, alluvionali e valanghivi connessi
all’utilizzazione del territorio al fine di conseguire una maggiore sicurezza urbana;
e) la tutela, valorizzazione e preservazione del territorio nelle sue caratteristiche naturali,
ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della
biodiversità;
f) la valorizzazione di un sistema di città e di insediamenti equilibrato e policentrico, che
promuova, altresì, la massima sinergia ed integrazione tra i diversi territori della Regione;
g) la valorizzazione delle filiere agricole di qualità e lo sviluppo delle potenzialità
multifunzionali delle aree agricole e forestali, coniugando le diversificate funzioni produttive
con il presidio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
h) lo sviluppo del tessuto regionale produttivo ed industriale attraverso l’implementazione
della rete dei trasporti e la realizzazione delle infrastrutture digitali quale strumento
riconnettivo e la riqualificazione delle aree industriali;
i) l’implementazione di politiche territoriali mirate alla ottimizzazione e funzionalizzazione
delle procedure di pianificazione per agevolare e promuovere lo sviluppo delle attività
economiche, sociali e turistico-ricettive;
j) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca:
1) la salute ed il benessere degli abitanti e dei lavoratori;
2) una maggiore offerta e migliore qualità dei servizi pubblici;
3) la piena accessibilità degli spazi per la generalità della popolazione;
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4) la salvaguardia e la valorizzazione degli spazi agricoli periurbani ed extraurbani;
5) la produzione locale di energia e la riduzione dei consumi energetici;
6) il contenimento del consumo idrico;
k) l’organizzazione delle infrastrutture per la mobilità che garantisca lo sviluppo dei trasporti
interni e la loro interconnessione con quelli extra-urbani, regionali e nazionali, l’accessibilità
all’intero sistema insediativo e all’intermodalità favorendo il trasporto collettivo ed ecologico;
l) l’effettiva ed adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.
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