Scurcola Marsicana

Scurcola Marsicana – DIVIETO DI PRELIEVO DI ACQUA DA ACQUEDOTTI URBANI E RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE ALIMENTARE E IGIENICO-SANITARIO

Città di Scurcola Marsicana
Provincia di L’Aquila
Via Cavalieri di V. Veneto 5 – 67068 Scurcola Marsicana – Partita I.V.A. 00181730664 – Tel. 0863.1874022
N.ro Data Oggetto
18 28/06/2022 divieto di prelievo di acqua da acquedotti urbani e rurali del territorio
comunale per finalità diverse da quelle alimentare e igienico-sanitario
Il Sindaco
Premesso che

  • l’acqua potabile è un bene fondamentale nonché una risorsa indispensabile e per questo non può essere considerata una risorsa da utilizzare, ma piuttosto un patrimonio ereditario da tutelare;
  • sempre più spesso si assiste al prelievo indiscriminato e improprio di ingenti quantità di acqua da acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quello alimentare e igienico-sanitario, spesso con danneggiamento dei manufatti;

  • Considerato che:

  • -ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del D.P.R. n. 238 del 1999 appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne;
    -la vigente normativa per la gestione delle risorse idriche individua, tra gli obiettivi da perseguire, la tutela della qualità e dell’equilibrio quantitativo del ciclo idrico, il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, usi sostenibili e durevoli · delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
    -in particolare, l’art. 98 del suddetto D. Lgs. prevede che “coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi”·
  • altresì, il D.P.C.M. 4.3.1996 “Disposizione in materia di risorse idriche”, ed in particolare il punto 8.2.10 prevede; in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla
    limitazione degli usi non essenziali;
    -essendo quindi un bene prezioso e limitato nel tempo, l’acqua deve poter soddisfare bisogni primari, come l’uso alimentare o quello igienico – sanitario;

  • Vista l’attuale emergenza idrica;

  • Ravvisata la necessità di porre in essere ogni azione utile al fine di contrastare il verificarsi di situazioni di peggioramento dell’emergenza, anche tramite l’emanazione di ordinanze sindacali al fine di disporre i divieti
    di utilizzo di acqua potabile per finalità diverse dal consumo umano regolamentando il prelievo dell’acqua potabile del territorio comunale;

  • Visti
  • il D.P.C.M. 4.3.1996;
  • D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
    ORDINA
    con effetto immediato e senza limiti temporali, il DIVIETO DI PRELIEVO DI ACQUA DA ACQUEDOTTI URBANI E RURALI DEL TERRITORIO COMUNALE PER FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE ALIMENTARE E IGIENICO-SANITARIO
    Non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni stabiliti dalla presente ordinanza:
  • persone autorizzate e per usi strettamente di servizio pubblico
    Avverte che La mancata osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre al ricorso all’Autorità giudiziaria previsto dall’art.624 C.P.;

  • Informa
  •  
  • che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il M.M.A. Grassi Concetta di questo Servizio di Polizia Locale;
  • che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma
    della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

  • Informa, infine
  •  
  • che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
AREA VIGILANZA28/06/202231/12/2022

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