Censimento della Provincia dell’Aquila su concessioni passi carrabili e comunicazioni pubblicitarie stradali
Share0L’operazione, che punta a garantire la sicurezza stradale, il rispetto del Codice della Strada e l’equità fiscale sul territorio provinciale, sarà condotta e gestita dalla società I.C.A. Spa (Imposte Comunali Affini) che lo svolgerà utilizzando il proprio personale.
La Provincia dell’Aquila, la ditta I.C.A. Spa e il Comune di Avezzano, al fine di garantire la massima trasparenza ed evitare il rischio di raggiri o truffe da parte di finti ispettori, invitano i cittadini a prestare attenzione alle seguenti linee guida:
Riconoscimento del personale: Gli operatori della I.C.A. S.p.A. che effettueranno i rilievi sul territorio sono muniti di un tesserino di riconoscimento magnetico o cartaceo, contenente foto, nome, cognome e il logo della società, chiaramente visibile.
- Nessun pagamento in contanti: Gli addetti al censimento hanno il solo compito di visionare, misurare e fotografare gli impianti e i passi carrabili dall’esterno. Nessun operatore è autorizzato a richiedere o riscuotere denaro in contanti, assegni o tramite POS.
- Accesso alle proprietà private: Le verifiche avvengono principalmente dalla strada pubblica. Qualora fosse strettamente necessario l’accesso a spazi privati, questo avverrà sempre previo consenso del proprietario e solo per il tempo strettamente necessario alle misurazioni.
- Comunicazioni ufficiali: Qualsiasi richiesta di regolarizzazione o avviso di accertamento verrà inviato successivamente tramite posta raccomandata o PEC ufficiale, contenente i bollettini di pagamento tracciabili (pagoPA).
Se si nutrono sospetti sull’identità di un operatore o sulla legittimità della richiesta, i cittadini sono caldamente invitati a non consegnare denaro e a contattare immediatamente i numeri di assistenza della I.C.A. S.p.A., gli uffici della Provincia o le Forze dell’Ordine.
Per eventuali chiarimenti, contribuenti e imprese possono rivolgersi direttamente a I.C.A. S.p.A. attraverso i canali di contatto dedicati. È possibile scrivere all’indirizzo e-mail ica.aquila.provincia@icatributi.it oppure contattare il numero 3402526958. Per incontrare gli operatori allo sportello è invece necessario inviare una e-mail e prenotare preventivamente un appuntamento.
CODICE DELLA STRADA Art. 46. Regolamento di Attuazione
Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall’articolo 3, comma 1, punto 37), del Codice, rientrino nella definizione dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l’apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo e il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto all’articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.
4. Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. É consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
5. È consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall’intersezione.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’articolo 22, comma 2, del Codice.
