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Bonus luce per disagio fisico

FONTE –mailto:https://www.arera.it/

L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane)

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

  • un certificato ASL che attesti:
    • la situazione di grave condizione di salute;
    • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
    • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
    • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
  • il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
  • il modulo B compilato;

è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). Il codice POD, è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

E’ necessario presentare l’ISEE per ottenere il bonus?

No, non è richiesta la presentazione dell’ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

E’ possibile delegare un’altra persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

Moduli

FAQ

L’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico può essere interrotta?

L’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico può essere interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente che rilevi la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature salvavita non vengono più utilizzate).

L’erogazione può essere interrotta anche su segnalazione del cliente, infatti qualora non utilizzi più le apparecchiature salvavita, è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso delle apparecchiature comporta la cessazione del bonus. 
Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus elettrico senza averne titolo, può essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

È possibile chiedere un adeguamento del bonus per disagio fisico?

Si può chiedere un adeguamento in caso di installazione di nuove apparecchiature e nel caso in cui si debbano utilizzare quelle già presenti per un maggior numero di ore giornaliere; è necessario presentare il modulo B barrando la voce “variazione apparecchiature”.


È sempre consigliabile, prima di presentare domanda di variazione, fare una verifica con il simulatore perché può accadere che, malgrado l’aumento di apparecchiature o delle ore di utilizzo, l’ammontare del bonus non cambi. In tale situazione l’importo del bonus in corso non subirà variazioni. 


In caso di attribuzione di un diverso livello di bonus sociale luce, la variazione decorre dal momento della presentazione della domanda.

Se cambia il fornitore di energia elettrica cosa succede?

In caso di cambio del fornitore o delle condizioni economiche del contratto, il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al cessato uso delle apparecchiature.

Se cambia l’ntestatario del contratto cosa succede?

Se il contratto inizialmente intestato a un soggetto diverso dal malato viene intestato al malato (voltura contrattuale), il bonus sociale per disagio fisico viene erogato con continuità. Se invece il contratto viene intestato ad altro soggetto che non vive dove dimora il cliente in gravi condizioni di salute, il bonus cessa

Cosa fare se il nucleo familiare che beneficia del bonus elettrico per disagio fisico cambia abitazione?

In caso di variazione della localizzazione, l’erogazione del bonus in corrispondenza della nuova fornitura decorre dalla data di attribuzione della stessa al richiedente (come certificata dal distributore competente o dal SII) e sarà comunque coincidente o successiva alla data di cessazione dell’agevolazione nel precedente punto di prelievo.

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