LUCO DEI MARSI-ISTITUZIONE CONTRIBUTI PER RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DICERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636-638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)
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di Augusto Di Bastiano
All’interno della Legge di bilancio 2025 arriva il contributo in favore dei Comuni per le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei discendenti dagli avi italiani.
DALLA GAZZETTA UFFICIALE
636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimentoAttoPubblicato_2025_1_30-1
della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2,
3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7,
10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un
contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per
ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle
domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette
esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di
estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a
persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo
amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto.
Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di
formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si
riferisce, il contributo puo' essere ridotto. Non sono assoggettate
al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da
pubbliche amministrazioni.
638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono
improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi
ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al
proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e
637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano
ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.
639. All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti
consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari,
allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole:
«euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00».
640. I proventi derivanti dal contributo per la domanda di
riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis
della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo
3 febbraio 2011, n. 71, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a
decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e destinati:
a) per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai
contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei
servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti
all'estero, con priorita' per la contrattualizzazione di personale
locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con
contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il
controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato
riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi
uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini
italiani;
b) per il 50 per cento al funzionamento degli uffici all'estero,
di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale.
D E L I B E R A del C O M U N E di L U C O dei M A R SI