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IL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO informa su Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni

Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni
Si informa la gentile Clientela che a partire dalle bollette con scadenza dal 1^ gennaio 2020, il diritto all’esazione degli importi riportati nelle bollette del servizio idrico integrato è soggetto al termine di prescrizione biennale.
La norma, oltre a ridurre da cinque a due anni la tempistica delle aziende per allineare quanto pagato dall’utente al consumo effettivo rilevato dal contatore, prevede che l’utente che presenti un reclamo riguardante il conguaglio avrà diritto alla sospensione del pagamento finché non sarà stata verificata la legittimità della condotta del Gestore.
ARERA è intervenuta con la Delibera 547/2019/R/idr (https://www.arera.it/it/docs/19/547-19.htm) stabilendo che la disciplina si applica alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (Delibera art. 3 comma 1) e successivamente con Delibera 186/2020/R/idr del 26/05/2020 recependo i vari aggiornamenti legislativi della nuova Legge di Bilancio 2020 nr. 160 del 27/12/2019.
Per non pagare tali importi, solo se la scadenza della bolletta è successiva al 1° gennaio 2020, si invita il Cliente a comunicare tempestivamente la Sua volontà inoltrando il modulo compilato e sottoscritto presente in questa pagina, ai recapiti indicati sullo stesso.
IMPORTANTE
La prescrizione breve può essere richiesta solo da:

  • un utente domestico;
  • un professionista, come definito dall’art.3, comma1, lett. c) del d.lgs. 206/05: persona fisica o giuridica “che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”;
  • una “microimpresa”, come definita della raccomandazione 2003/361/CE: impresa che occupa “meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”. 

SI RICORDA CHE:
l’Utente è tenuto a consentire l’accesso al Gestore per effettuare la lettura periodica del contatore o a comunicare l’autolettura del medesimo in caso di contatore non accessibile o parzialmente accessibile ed assenza dell’Utente al passaggio del Gestore.
Ricordiamo che il Gestore provvederà ad effettuare tutte le dovute verifiche sulla eventuale presunta responsabilità del Cliente per il ritardo nella fatturazione di tali importi.

Modello per eccepire la prescrizione

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