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Bonus promozione musicale: come funziona dal 1° gennaio 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 261/2021 il decreto del Ministero della cultura del 13 agosto 2021 che individua le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta in relazione ai costi sostenuti dall’anno 2021 per attività di supporto 

Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali, e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo e’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attivita’ di 

  • sviluppo, 
  • produzione, 
  • digitalizzazione 
  • promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali

Attenzione va prestata al fatto che possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonche’ la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono considerate eleggibili le seguenti spese: 

  • compensi afferenti allo sviluppo dell’opera, ovvero quelli spettanti agli artisti-interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici utilizzati dall’impresa per la sua realizzazione, nonche’ spese per la formazione e l’apprendistato effettuate nelle varie fasi di detto sviluppo; 
  • spese relative all’utilizzo e nolo di studi di registrazione, noleggio e trasporto di materiali e strumenti; 
  • spese di post-produzione, ovvero montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera, nonche’ spese di progettazione e realizzazione grafica; 
  • spese di promozione e pubblicita’ dell’opera. 

L’importo totale delle spese eleggibili e’ in ogni caso limitato alla somma di 250.000 euro per ciascuna opera, la quale, di conseguenza, potra’ beneficiare di un credito d’imposta massimo pari a 75.000 euro, e comunque entro l’importo massimo di beneficio riconoscibile, per ciascuna impresa, pari a 800.000 euro nei tre anni.

L’effettivita’ del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 

I crediti di imposta sono riconosciuti, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta. 

Bonus promozione musicale: come presentare le domande

Le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di prima pubblicazione dell’opera digitale, presentano al Ministero della cultura apposita istanza per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalita’ telematiche definite con provvedimento del direttore generale cinema e audiovisivo entro sessanta giorni dalla data di adozione del presente decreto. La data di distribuzione, commercializzazione o di prima pubblicazione e’ riferita all’opera nella sua interezza artistica. 

Nell’istanza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, dovra’ essere specificato, per la singola opera: 

a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione 

b) il costo complessivo della realizzazione e l’ammontare totale delle spese eleggibili; 

c) l’attestazione di effettivita’ delle spese sostenute, 

d) il credito d’imposta spettante.

All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita’, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand.

In caso di produzione associata, il credito d’imposta e’ riconosciuto a ciascuna delle imprese partecipanti, in proporzione alla quota di spese eleggibili direttamente sostenute.

Fonte:https://www.fiscoetasse.com/

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