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Legge di Bilancio 2026: ecco la Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali-La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026,Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale

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I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio

Descrizione

La Legge di Bilancio 199/2025 ha ufficialmente introdotto la nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, denominata 

Rottamazione-quinquies. La misura consente ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di imposta o contributo, senza sanzioni, interessi di mora né aggio.

L’agevolazione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati dell’Amministrazione finanziaria, nonché ai contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamento.

Possono aderire anche i soggetti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i debiti rientrino nel perimetro della nuova misura. Restano invece esclusi i carichi già inseriti in piani di pagamento della Rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultino saldate tutte le rate scadute.

La domanda di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica secondo le modalità che saranno definite dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite su nove anni, con applicazione di interessi del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

La perdita dei benefici è prevista in caso di mancato o insufficiente versamento dell’unica rata ovvero, in caso di pagamento dilazionato, del mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano; in tali ipotesi, le somme versate restano acquisite a titolo di acconto.

Pagina aggiornata il 19/01/2026

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