SOSPENSIONE DELLA PATENTE,IN QUALI I CASI , COSA SUCCEDE E CHE FARE PER RIAVERLA
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FONTE-https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/padova/sospensione-patente
Sospensione patente
Sezione dedicata alla sospensione della patente di guida per violazioni C.d.S.
La Prefettura dispone la sospensione della patente di guida sulla base del verbale o del rapporto trasmesso dall’organo di polizia che ha rilevato una violazione del Codice della Strada. La durata della sospensione dipende dalla gravità dell’infrazione e dai parametri minimi e massimi previsti dal Codice della Strada, fino ad un massimo di due anni per ogni singola violazione. Il provvedimento viene notificato all’interessato attraverso l’organo di polizia competente o inviato direttamente all’indirizzo di residenza. La Prefettura emette ordinanze di sospensione della patente anche a seguito di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
Per chi circola durante il periodo di sospensione della patente è prevista la revoca della patente di guida (art. 218/6 del C.d.S.).
Guida in stato di ebbrezza
Quando una persona viene trovata alla guida con un tasso di alcool superiore a 0,50 g/l viola l’art. 186 del Codice della Strada “Guida sotto l’influenza dell’alcool”. In questi casi è prevista oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, quella accessoria del ritiro della patente di guida.
Cosa succede
L’ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente di guida per un certo periodo di tempo sulla base degli intervalli individuati nell’art. 186 comma 2. Insieme alla sospensione della patente, l’ordinanza prevede che sia accertata l’idoneità alla guida dell’interessato tramite visita nella Commissione medica locale patenti. L’obbligo alla visita medica è previsto unicamente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).
Le soglie di alcool e i periodi di sospensione della patente. Sono tre le soglie previste dal Codice della Strada (art. 186 comma 2) a cui corrispondono diversi periodi di sospensione della patente:
a) Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l : sospensione da 3 a 6 mesi (violazione amministrativa);
b) Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l : sospensione da 6 mesi a 1 anno (violazione penale);
c) Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l : sospensione da 1 a 2 anni (violazione penale).
Per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente di guida è di 6 mesi , con obbligo di visita nella Commissione medica locale. Anche in questo caso la violazione ha rilevanza penale.
Casi particolari . Per le categorie di guidatori elencate nell’art. 186 bis del Codice della Strada è vietata la guida in stato di ebbrezza (anche con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l sono soggetti a sanzione pecuniaria). Tra queste, ad esempio, i neopatentati , i conducenti con meno di 21 anni , conducenti di autobus e mezzi pesanti .
Se un guidatore è trovato alla guida con tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l subisce nell’ordinanza della Prefettura un aumento del periodo di sospensione della patente di 1/3; se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l il periodo può essere ulteriormente aumentato da 1/3 a metà, al termine del procedimento in Tribunale.
Come richiedere il permesso a ore
- Il permesso orario può essere richiesto solo da chi ha avuto un ritiro di patente per tasso di alcool nel sangue inferiore a 0,8 g/l ( lettera a ) e non è stato coinvolto in incidente stradale.
- La richiesta di permesso ore va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura.
- Si può richiedere solo per due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104). - Consiste in un permesso di 3 ore giornaliere al massimo , articolabili in più fasce orarie. Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.
- Per richiedere il permesso a ore è necessario compilare la ” Permesso a ore – modulo di richiesta ” disponibile negli Allegati.
Come rientrare in possesso della patente
Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e si è ottenuta l’idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all’esibizione della certificazione medica. (art. 128 e 218 C.d.S.).
Visita in Commissione medica locale
- La visita medica dev’essere prenotata dall’interessato nella Commissione medica competente per territorio (per la Commissione medica patenti di Padova vedi ” Contatti “).
- La Commissione medica locale, dopo i vari accertamenti, rilascia un certificato che può essere di idoneità o non idoneità alla guida. In caso di non idoneità , è necessario inviare copia del certificato all’Ufficio patenti o portarlo a mano.
- Se si ottiene un certificato di idoneità , questo può essere:
– Certificato senza scadenza o illimitato : l’interessato può recarsi all’Ufficio patenti della Prefettura e ritirare la propria patente di guida. In seguito, non sarà tenuto a fare altre visite nella Commissione medica locale.
– Certificato con scadenza o limitato : l’interessato deve inviare o portare una copia del certificato all’Ufficio patenti della Prefettura che si occuperà di spedire la patente di guida alla Motorizzazione Civile di residenza. In questo caso, infatti, la patente di guida ritirata non è più considerata un documento valido per guidare poiché la scadenza originaria è diversa dalla scadenza decisa dalla Commissione medica.
Il certificato medico può essere portato anche da una persona delegata (vedi ” Modulo di delega generica ” tra gli Allegati.
Emissione nuova patente da parte della Motorizzazione Civile
- Una volta ricevuto il certificato di idoneità, la Prefettura invia la patente all’Ufficio della Motorizzazione Civile di residenza dell’interessato. I tempi di spedizione sono di almeno una settimana. Trascorso questo tempo, è possibile recarsi con 2 fototessere e il certificato di idoneità in originale alla Motorizzazione Civile di residenza per chiedere l’emissione di una nuova patente di guida.
- La nuova patente avrà la validità stabilita dalla Commissione medica (es. validità 1 anno). L’interessato dovrà poi sottoporsi ai controlli per rinnovare l’idoneità fino a quando non otterrà un certificato con validità illimitata.
Se si desidera che la patente sia inviata in una sede di Motorizzazione Civile diversa da quella di residenza è necessario comunicarlo all’Ufficio patenti (vedi ” Modulo per invio patente a diversa Motorizzazione o Comando di polizia ” tra gli Allegati).
Procedimento in Tribunale . Nel caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, oltre al periodo di sospensione della patente previsto dalla Prefettura in via preventiva o cautelare, potrebbe essere disposto un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida al termine del procedimento penale in Tribunale. (vedi paragrafo ” Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria “)
Nell’ambito del procedimento penale, se non si è commesso incidente stradale, è possibile richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L’ammissione ai lavori di pubblica utilità comporta anche il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida. Per sapere come fare è necessario rivolgersi ad un avvocato.
Riferimenti normativi
Artt. 186, 186bis, 218, 223 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) – per il testo di legge consultare Normattiva .
Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
Quando una persona viene trovata alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti viola l’art. 187 del Codice della Strada “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”. In questi casi è prevista oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, quella accessoria del ritiro della patente di guida.
Cosa succede
L’ordinanza della Prefettura dispone la sospensione della patente per un periodo di tempo che va da 1 anno a 2 anni . Insieme alla sospensione della patente, l’ordinanza prevede che sia accertata l’idoneità alla guida tramite visita in Commissione medica locale.
Per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale stato di alterazione da sostanze stupefacenti è prevista la sospensione della patente di guida per 6 mesi , con obbligo di visita nella Commissione medica locale (art. 187/8 C.d.S.).
Guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti si configura come un’ipotesi di reato e, pertanto, non può essere richiesto il permesso a ore .
Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).
Come rientrare in possesso della patente
Si può riottenere la patente di guida solo se è trascorso il periodo di sospensione della patente e se si è ottenuta l’idoneità dalla Commissione medica locale. In caso contrario, la patente rimane sospesa fino all’esibizione della certificazione medica (art. 128 e 218 C.d.S.).
Visita in Commissione medica locale. Si rimanda alla procedura descritta nel paragrafo relativo alle visite mediche per la “Guida in stato di ebbrezza”.
Procedimento in Tribunale. Oltre al periodo di sospensione della patente dato dalla Prefettura, potrebbe essere disposto un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida al termine del procedimento penale in Tribunale. (vedi paragrafo ” Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria “)
Nell’ambito del procedimento penale, se non si è commesso incidente stradale, è possibile richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L’ammissione ai lavori di pubblica utilità comporta anche il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida. Per sapere come fare è necessario rivolgersi ad un avvocato.
Riferimenti normativi
Artt. 187, 223 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) – per il testo di legge consultare Normattiva .
Altre violazioni del Codice della Strada
La violazione di alcune norme del Codice della Strada (C.d.S.) porta alla sospensione della patente di guida. Queste possono essere di carattere penale (sospensione secondo art. 223 C.d.S.) o amministrativo (sospensione secondo art. 218 C.d.S.). La Prefettura emette un’ordinanza di sospensione della patente di guida, sulla base del verbale o del rapporto trasmesso dall’organo di polizia. Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).
Sospensione patente per violazioni a carattere penale
- Guida in stato di ebbrezza (186 C.d.S., tranne l’art.186/2 a C.d.S. che è violazione di tipo amministrativo): per maggiori dettagli vedi paragrafo dedicato
- Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti (187 C.d.S.): per maggiori dettagli vedi paragrafo dedicato
- Gare di velocità (9 ter C.d.S.) : sospensione della patente da 1 anno a 3 anni
- Omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti (189/6 e 7 C.d.S.): sospensione della patente da 1 anno a 3 anni per non essersi fermato e sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni per non aver prestato soccorso
Per questo tipo di violazioni non è possibile richiedere un permesso a ore. Oltre alla sospensione disposta dalla Prefettura potrebbe essere determinato un ulteriore periodo di sospensione o la revoca della patente di guida al termine del procedimento penale in Tribunale.
Come rientrare in possesso della patente
Una volta terminato il periodo di sospensione, se non è disposto l’obbligo di visita medica (violazione art. 186 o 187 C.d.S.), la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o tramite un’altra persona delegata. In alternativa può esserne chiesto l’invio al Comando di polizia di residenza.
Sospensione patente per violazioni di tipo amministrativo
La Prefettura dispone la sospensione della patente di guida entro 15 giorni da quando riceve il verbale dal comando accertatore.
Quali casi
Di seguito sono riportate alcune violazioni che determinano la sospensione della patente (per l’elenco completo vedi in Allegati ” Elenco violazioni amministrative per sospensione patente “):
- Superare di oltre 40 Km/h il limite massimo di velocità consentito e fino a 60 km/h (art. 142/9): sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
- Circolare contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in altri casi di limitata visibilità o percorrere la carreggiata contromano in una strada divisa in più carreggiate separate: sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 143/12 C.d.S.);
- Circolare alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo non funzionante, alterato o privo del foglio di registrazione (art. 179/9): sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi.
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio . Es. per chi non usa le cinture di sicurezze o dei sistemi di ritenuta (art. 172/10 C.d.S.) o chi usa alla guida il cellulare (art. 173/3 C.d.S.) è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Per l’elenco completo consultare la tabella allegata in Allegati).
In questi casi può essere richiesto un permesso a ore per circolare durante il periodo di sospensione della patente.
Come richiedere il permesso a ore
- Può essere richiesto solo da chi non è stato coinvolto in incidente stradale. La richiesta va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida , prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente di guida dalla Prefettura.
- Si può richiedere solo per due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che dà assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104). - Consiste in un permesso di 3 ore giornaliere al massimo, articolabili in più fasce orarie. Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.
- Per richiedere il permesso a ore è necessario compilare il modello “Richiesta del promesso a ore” disponibile in Allegati.
Come rientrare in possesso della patente
Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona. In alternativa può esserne chiesto l’invio al Comando di polizia di residenza. (vedi Allegati).
Artt. 6, 9, 10, 117, 125, 142, 143, 148, 168, 172, 173, 176, 186, 187, 189/5, 213, 214. 217, 218, 223 del Codice della Strada – per il testo di legge consultare Normattiva .
Incidenti stradali con lesioni colpose
In caso di incidente stradale con lesioni a persone, la Prefettura può disporre la sospensione provvisoria della patente di guida, come previsto dagli artt. 222 e 223 del Codice della Strada.
Cosa succede
La Prefettura dispone la sospensione della patente di guida quando vi sono:
- evidenti elementi di responsabilità (che risultano dal rapporto dell’organo accertatore e da un verbale contestazione di una violazione del Codice della Strada);
- lesioni alle persone (evidenziate da una certificazione medica).
La sospensione è graduata in base al tipo di violazione contestata e alla gravità della prognosi del soggetto leso, per una durata di massimo 2 anni. Non è possibile richiedere il permesso orario di guida perché la sospensione è correlata a un incidente stradale. Contro l’ ordinanza di sospensione della Prefettura è ammessa opposizione al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.
Se durante l’incidente una o più persone sono gravemente ferite o perdono la vita, il conducente può essere indagato per l’ipotesi di reato di lesione personale grave o gravissima (art. 590 bis del Codice Penale) o omicidio stradale (art. 589 bis del Codice Penale). Al termine del procedimento in Tribunale potrebbe essere disposta un’ulteriore sospensione rispetto a quella già data dalla Prefettura o la revoca della patente di guida.
Come rientrare in possesso della patente
Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona. In alternativa può esserne chiesto l’invio al Comando di polizia di residenza (vedi Allegati).
Riferimenti normativi
Artt. 218, 222, 223 del Codice della Strada e artt.589 bis e 590 bis del Codice Penale – per i testi di legge consultare Normattiva .
Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria
La Prefettura dispone la sospensione o la revoca della patente di guida secondo quanto previsto da sentenze penali o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, emessi dall’Autorità Giudiziaria (Giudice penale). (art.224 C.d.S.)
In questi casi non è possibile rilasciare il permesso orario di guida perché si tratta di violazioni a carattere penale.
Cosa succede
La Prefettura emette un’ordinanza di sospensione della patente per il periodo indicato dal Giudice Penale o per una sua parte residua, se già sofferta prima dall’interessato una sospensione.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
Chi vuole esibire un provvedimento dell’Autorità giudiziaria deve fornire all’ ufficio una copia conforme, con data di irrevocabilità inserita dalla competente cancelleria
Come rientrare in possesso della patente
Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all’Ufficio patenti della Prefettura o delegando un’altra persona. In alternativa può esserne chiesto l’invio al Comando di polizia di residenza (Vedi in Allegati).
Se l’ordinanza prevede l’obbligo di visita nella Commissione medica locale, la patente non è immediatamente restituibile allo sportello ma va seguito un iter diverso. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare ” Visita in Commissione medica locale ” nel paragrafo ” Guida in stato di ebbrezza “.
Se, invece, è stata disposta la revoca della patente di guida, l’interessato dovrà rifare una nuova patente. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione dedicata alla Revoca della patente di guida .
Riferimenti normativi
Art. 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) – per il testo di legge consultare Normattiva .
Contatti
Ufficio patenti della Prefettura
P.za Antenore 3, 35131 Padova
- P.E.C. : protocollo.prefpd@pec.interno.it (inserire nell’oggetto il cognome e la sigla UFFPAT)
- posta ordinaria : Prefettura U.T.G. di Padova – p.za Antenore 3 – 35131 Padova
Per gli Orari di ricevimento clicca qui
Commissione medica locale patenti di Padova
via Ospedale Civile 22
- orari: dal lunedì al mercoledì dalle 8.15 alle 11.00
- Ulss 6 Euganea – Commissione medica locale patenti
Ufficio della Motorizzazione Civile di Padova
Corso Spagna 12, 35127 Padova
- orari Ufficio patenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
- orari Ufficio contenzioso: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.00
- tel. 049 85382111
- mail: direzione_utpd@mit.gov.it
- Portale dell’Automobilista
Moduli e Allegati
I moduli possono essere inviati ai recapiti dell’Ufficio patenti all’indirizzo protocollo.prefpd@pec.interno.it o consegnati a mano nell’orario di apertura al pubblico.
Allegati
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Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 13:11