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2.500 euro per favorire l’incremento delle nascite nei piccoli comuni di montagna.

Regione Abruzzo -ASSEGNO DI NATALITA’ istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022 “quale misura specifica di sostegno per favorire l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna”

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla nascita o dalla data
di ingresso nel nucleo familiare del minore adottato o affidato. Per i genitori dei bambini nati, adottati
o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino alla data di pubblicazione del presente Avviso potrà
essere concessa una proroga della durata massima di 30 giorni.

Previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per l’esercizio 2022 e di 1 milione di euro per l’esercizio 2023.

I comuni che beneficeranno delle risorse,, sono 173 e sono quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e con un calo demografico superiore a quello della media regionale nell’arco degli ultimi 5 anni oppure con popolazione inferiore a 200 abitanti”.

La norma prevede che con cadenza annuale si provvederà, con analoga deliberazione, a modificare e/o integrare l’elenco dei comuni montani con le caratteristiche previste dal comma 2 dell’articolo 1 della legge 32, sulla base dei dati Istat definitivi aggiornati”.

COSA DICE LA LEGGE REGIONALE

La legge regionale 21 dicembre 2021, n. 32, stabilisce all’articolo 1 che “la Regione Abruzzo, in
armonia con i principi sanciti dagli articoli 31, 37, primo comma, e 44, secondo comma, della
Costituzione e in attuazione dell’articolo 7, commi 1 e 4 dello Statuto, al fine di contrastare il declino
demografico in atto nelle zone montane più marginali, con la presente legge promuove iniziative
volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la
natalità e incentivando l’insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza
in detti comuni.”.
Tra le misure previste dalla medesima legge regionale vi è anzitutto l’assegno di natalità (articolo
2) istituito a decorrere dal 1° gennaio 2022 “quale misura specifica di sostegno per favorire
l’incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna”.
La L.R. n. 32/2021 stabilisce all’articolo 2, comma 7, che “La Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità
di assegnazione dell’assegno di natalità, nonché, d’intesa con l’Anci e l’Uncem, le competenze in
merito ai relativi controlli.”.
A tal fine, con il presente Avviso si introduce una specifica disciplina contenente i criteri, le modalità
e i termini per l’accesso da parte dei nuclei familiari all’assegno di natalità, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 7, della citata legge regionale, disciplina che sarà oggetto di un
riesame da parte della Giunta regionale a decorrere dal 2023 sulla base dei dati ISTAT definitivi
aggiornati al 01.01.2022, e tenuto conto, altresì, del numero delle domande nel frattempo pervenute.
I piccoli comuni di montagna con le caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 2, della L.R. n. 32/2021
che rientrano nell’ambito di applicazione del presente Avviso sono i Comuni della Regione Abruzzo
classificati montani sulla base dei dati UNCEM:
a) con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, tenuto conto dei più recenti dati ISTAT definitivi
(01.01.2021);
b) che abbiano registrato nell’arco del quinquennio 01.01.2016-01.01.2021 un calo demografico
superiore alla media regionale (2,9%).
Sono, altresì, compresi tutti i Comuni montani con popolazione fino a 200 abitanti, pur in assenza di
calo demografico.
L’elenco dei Comuni interessati dal presente Avviso è stato approvato dalla Giunta regionale con
delibera n. 11 del 25.01.2022.

  1. Assegno di natalità: requisiti di accesso.
    L’assegno di natalità è corrisposto in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato a decorrere dal 1°
    gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in
    affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre anni di età del bambino o alla
    cessazione dell’affido qualora avvenga prima del compimento dei tre anni.
    L’assegno di natalità è riconosciuto ai genitori in possesso dei seguenti requisiti:
  2. cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o stranieri con regolare permesso
    di soggiorno. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di
    rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre
    2007, n. 251);
  3. residenza in un piccolo comune di montagna della Regione Abruzzo compreso
    nell’elenco di cui alla delibera di Giunta regionale n. 11 del 25.01.2022. Possono presentare domanda
    anche i genitori che, seppur privi del requisito della residenza in uno dei suddetti comuni, entro 90
    giorni dalla nascita o dalla data di ingresso nel nucleo familiare del minore affidato o adottato,
    trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione non inferiore ai 3.000 abitanti in
    un comune montano di cui all’Allegato A della D.G.R n. 11 del 25.01.2022 e la mantengono per
    almeno cinque anni unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal beneficio e la
    restituzione delle somme percepite;
  4. convivenza con il figlio nato/adottato o con il minore affidato (figlio e genitore
    richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune);
  5. un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
    familiare non superiore a 25.000 euro annui; in caso di superamento della soglia, l’erogazione
    dell’assegno verrà sospesa, con conseguente recupero delle somme corrisposte nell’anno di
    riferimento;
  6. non occupare abusivamente un alloggio pubblico.
    Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta
    la durata dell’erogazione del beneficio in modo continuativo.
    In caso di variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, il soggetto beneficiario è tenuto a darne
    tempestiva comunicazione al comune interessato nonché al Servizio Tutela sociale – Famiglia
    (DPG023) della Regione Abruzzo – PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it.
  7. Entità dell’assegno di natalità.
    L’entità dell’assegno è stabilita secondo i seguenti criteri:
  • 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui il figlio nato, adottato o in affido sia
    riconosciuto disabile grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
    per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero dei nuclei
    familiari comprendenti uno o più minori con disabilità grave fino al compimento del sesto anno di
    età;
  • 2.500,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari in cui sia presente un solo genitore;
  • 2.400,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni primo figlio nato, adottato o in affido;
  • 2.300,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato, adottato o in affido successivo
    al primo.
    L’assegno spetta, per ciascun figlio nato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al compimento dei tre
    anni di età del bambino, o per ogni minore adottato o in affido a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino
    al compimento dei tre anni di età del bambino o alla cessazione dell’affido qualora avvenga prima
    del compimento dei tre anni, anche nei seguenti casi:
    a) parto plurimo;
    b) adozione o affido di più minori di età inferiore ai tre anni;
    b) nuovi nati/adottati/affidati all’interno dello stesso nucleo familiare nell’arco del triennio
ALLEGATO-A-Avviso-assegno-di-natalita-LR-32-2021-ver-09-02

ALLEGATO-B-Schema-di-autocertificazione-ver-09-02

DGR-80

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